Semplice eleganza
Ott
22
06

Statuto

Scritto da Administrator Ultimo aggiornamento (05 Dicembre 2006) Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Come ogni Club che si rispetti anche noi abbiamo uno statuto che regola le nostre attività;
di seguito potrete consultare il nostro statuto sia online che scaricarlo in formato PDF per poterlo poi leggere in tutta tranquillità sul vostro pc oppure stamparlo per poterlo conservare.

STATUTO A.TUA (PDF)




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Logo A.TuAA.Tua - Amici dell’Angora Turco



1. PREMESSA


Il Club A.TUA Amici dell’Angora Turco, nasce dall’amore per i gatti di razza Angora Turco di un gruppo di amici. Originario della Turchia fu portato in Italia da un celebre letterato e noto viaggiatore del 1600, Pietro della Valle, il quale, durante uno dei suoi viaggi all’interno dell’Impero Ottomano notò nella città di Angora, l’attuale Ankara, un piccolo felino da una eleganza maestosa. Egli descriveva questi gatti con grande entusiasmo: La loro grandezza e la loro bellezza stanno nel colore e nel pelo sottile, lucido , delicato come la seta e così lungo che, pur essendo riccio, in qualche punto é ricadente e inanellato, in particolare alla gorgiera, sul petto e sulle gambe. La parte più bella del loro corpo è la coda, molto lunga e tutta ricoperta di peli lunghi e sottili, che i gatti portano rovesciata sul dorso, come gli scoiattoli; la punta tenuta in alto a forma di pennacchio, è molto gradevole a vedersi.

Tali caratteristiche sono rimaste immutate nel tempo, si tratta di una razza pura e naturale, dove la mano dell’uomo non è intervenuta per modificarla; a ragione di ciò l’Angora Turco è considerato da tanti il gatto a pelo lungo più antico, certamente il primo di cui si venne a conoscenza in Europa attorno al 1620.

Alla corte francese di Luigi XV, alla metà del ’700, con la sua andatura elegante, la coda lunga e voluminosa, portata dritta come un pennacchio, ed un’intelligenza ineguagliabile, divenne l’animale preferito delle classi aristocratiche, disposte a pagare cifre da capogiro pur di averne uno.
Venne immortalato in ogni campo dell’arte e, variate sono le opere che ne testimoniano la loro presenza. In Inghilterra i gatti vennero ritratti in sculture, dipinti e disegni; un dominio incontrastato sino all’800, quando un gruppo di allevatori affascinati da tanta eleganza, incominciarono a effettuare incroci con altri gatti, generando nuove razze feline.

Tale fu lo sfruttamento, che rischiò l’estinzione. Il Governo Turco per proteggerlo ne vietò le esportazioni e dichiarò la razza Tesoro Nazionale, avviò un rigido programma per la salvaguardia della specie, affidando le loro sorti ad un gruppo di esperti dello zoo di Ankara (Angora) e di Istanbul, dove ancora oggi vengono ospitati i loro discendenti.Da allora lo standard della razza è molto cambiato: una volta abbastanza massiccio, con le orecchie larghe e non troppo grandi, la pelliccia molto più folta e lunga, le zampe visibilmente più corte, come si può notare in un quadro dell’epoca considerato la prima immagine di un Angora Turco.

Dopo anni difficili, oggi viene allevato in Europa e soprattutto in Italia da pochi appassionati della razza, ottenendo soggetti particolarmente apprezzati, sia per l’aspetto fisico che per il carattere dolcissimo. Attraverso una attenta selezione, che consideri oltre all’aspetto estetico, anche il carattere e la salute delle generazioni future, gli allevatori del Club A.TUA si sono imposti un comportamento corretto a tutela dell’animale, in modo da garantire al gatto una vita serena e dignitosa all’interno del nucleo famigliare.

Il presente regolamento, è rivolto sia agli allevatori già in attività e sia al socio che desidera intraprendere la carriera di allevatore, ed ha lo scopo di fornire le linee guida, che consentono agli stessi di salvaguardare il benessere e la salute dei gatti Angora Turco. A tal fine sono obbligati a seguire in toto il presente regolamento, non sono ammesse deroghe se non per punti particolari e per tempi limitati, come descritto nel testo del presente regolamento. L’accettazione della domanda in qualità di socio/allevatore è subordinata al presente regolamento.



NOTA BENE

Alla persona che faccia richiesta di far parte del Club, in qualità di socio/allevatore, verrà fatto firmare oltre alla domanda di ammissione, anche la postilla dove dichiara di aver letto con attenzione tale regolamento, di rispettarlo e di essere consapevole delle regole e delle restrizioni che comporta allevare i gatti di razza Angora Turco, al fine di salvaguardare la razza ed il loro benessere.

The ANGORA




2. STATUTO


2.1 Costituzione, vita associativa e sue restrizioni

Art. 1


L’associazione Amici dell’Angora Turco A.TUA, costituitosi il giorno 22 Giugno 2003 ad Arona (NO), è un Club Felino di Razza, laico, senza fine di lucro, e si prefigge di:

Sviluppare l’interesse e la conoscenza per i gatti di razza Angora Turco.
Preservare il genotipo ed il fenotipo del gatto di razza Angora Turco.
Promuovere e incoraggiare l’allevamento.
Controllare e prevenire malattie genetiche ereditarie ed a questo scopo viene redatto un Codice Etico a cui i Soci/Allevatori devono attenersi.

Art. 2

I Soci possono essere:

FONDATORI: sono i firmatari del presente atto costitutivo.
ORDINARI: sono i soci possessori di almeno un gatto di razza TUA riproduttore.
SOSTENITORI: sono i simpatizzanti che desiderano esprimere la loro solidarietà al Club, indipendentemente dal possesso del gatto.
ONORARI: sono i soci che si sono distinti per i loro meriti in favore della causa felina.

Art. 3

Il socio residente all’estero, pur essendo allevatore, viene considerato un Socio Sostenitore del Club e, non può ricoprire cariche all’interno del Consiglio Direttivo.

Art. 4

Possono ricoprire cariche all’interno del Consiglio
Direttivo i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.

Art. 5

Tutti i soci ad eccezione dei Soci Sostenitori, hanno diritto di voto.
I minorenni indipendentemente dal possesso del gatto, sono considerati soci sostenitori sino al compimento della loro maggiore età.

Art. 6

Sono organi del Club A.TUA:

Il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei soci.

Art. 7

Il C.D. è costituito da:

Presidente
Segretario
Tesoriere
Vice Presidente

Il C.D. ha l’obbligo di lavorare in stretta collaborazione reciproca e rimane in carica per tre anni.

Art. 8

Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza legale del Club A.TUA verso i terzi; svolge l’attività necessaria a perseguire gli obbiettivi e i compiti deliberati dall’Assemblea dei Soci, a cui annualmente presenta una relazione sull’attività svolta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e coadiuva, su sua richiesta, il Presidente ed il Segretario nello svolgimento dei loro compiti.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle assemblee de A.TUA, nonché di provvedere alla loro conservazione. E’ responsabile del tesseramento, provvede all’aggiornamento del Libro dei Soci e alla sua conservazione. Il Tesoriere ha il compito di compilare, conservare e mantenere aggiornato il Registro dei conti de A.TUA. Dovrà presentare una relazione di rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 9

L’Assemblea dei Soci è costituita dagli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
Le assemblee sono convocate dal C.D. mediante comunicazione scritta e spedite anche per fax o posta elettronica, con almeno con 15 giorni di preavviso. La convocazione dovrà indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e, l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno. L’Assemblea straordinaria dei soci, verrà convocata tutte le volte che il C.D. lo riterrà opportuno, oppure su richiesta scritta, fatta pervenire al Presidente da almeno un terzo dei soci avente diritto di voto, in regola con la quota sociale. Nel caso in cui un membro del C.D. rassegni le proprie dimissioni, il Presidente ha il compito di convocare nel più breve tempo possibile l’Assemblea. L’Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, regolarmente iscritti il giorno anteriore alla sua convocazione. Si considera valida in seconda convocazione con almeno cinque Soci, recanti gli stessi diritti per la prima convocazione, anche presenti in teleconferenza o videoconferenza. Sono ammesse le rappresentanze per delega, solo in seconda convocazione.
Le delibere sono prese con la maggioranza dei soci presenti, mediante votazione per alzata di mano o su richiesta di un socio a scrutinio segreto. Nessuna delibera può essere adottata su un argomento non previsto all’ordine del giorno. L’Assemblea è sovrana e le sue delibere vincolano tutti gli associati del Club A.TUA.
L’assemblea delibera principalmente sui seguenti
argomenti:

Relazione annuale del Presidente sull’andamento dell’associazione.
Elezione del C.D.
Approvazione dell’ammontare della quota sociale e termini dei loro versamenti.
Approvazione dell’ammontare della quota di partecipazione alle spese pubblicitarie.
Approvazione delle spese straordinarie.
Accettazione delle dimissioni del C.D.
Altri argomenti proposti al C.D. dai soci.

Art. 10

Le iscrizioni al Club sono aperte a tutti coloro i quali siano interessati agli obbiettivi degli Amici dell’Angora Turco.
La quota è deliberata annualmente dall’Assemblea.
Il mancato pagamento nei termini del rinnovo annuale, 31 gennaio, comporterà la decadenza dalla qualifica di socio.

Art. 11

Il C.D. si riserva il diritto di respingere, qualsiasi domanda di ammissione al Club, soprattutto per il socio/allevatore, previa motivazione all’interessato, tramite fax o Raccomandata con Ricevuta di Ritorno.
Tale decisione deve essere presa all’unanimità o deliberato dall’Assemblea dei Soci Ordinari.

Art. 12

Tutti i Soci sono tenuti ad un comportamento corretto che non vada a ledere ingiustificatamente l’immagine di un socio e/o del Club A.TUA.
Ogni azione scorretta che possa andare a compromettere il buon andamento dell’attività del Club, sarà sanzionata con la cancellazione dal Libro dei Soci. Tale sanzione viene comminata esclusivamente dall’Assemblea, con deliberazione votata a maggioranza.

Art. 13
L’organo competente per risolvere le questioni e/o controversie relative alla gestione del Club, ai rapporti tra i soci, nonché all’ammissione dei nuovi soci ordinari, è l’Assemblea dei Soci.
Questa verrà attivata dal Presidente (qualora lo stesso ne verifichi la necessità) su segnalazione dell’interessato.

Art. 14

E’ compito della segreteria redigere e tenere aggiornato l’Albo degli Allevatori, il quale dovrà contenere i seguenti dati:

Dati identificativi dell’allevatore.
Il numero dei gatti di cui è proprietario, suddivisi in neutri, interi, femmine, maschi.
Le date degli accoppiamenti; le gravidanze.
Il numero dei cuccioli nati e ceduti.
I dati identificativi degli affidatari dei gatti ceduti.
Il nome del veterinario che segue l’allevamento.

Art. 15

Sono a carico dell’Allevatore l’iscrizione e la relativa quota associativa al club del futuro proprietario dei suoi cuccioli.

Art. 16

Tutte le spese di A.TUA devono essere deliberate anticipatamente dall’assemblea dei Soci o comunque da questa approvate nella prima successiva riunione. Il Presidente è responsabile della regolarità della contabilità.

Art. 17

Le risorse finanziare dell’associazione sono costituite da:

Tutti i beni immobili di proprietà dell’associazione.
Ogni residuo dell’esercizio.
Tutti i proventi derivati dall’organizzazione e/o collaborazione a manifestazioni espositive, culturali, scientifiche, artistiche e sportive.
Tutte le quote sociali; altre eventuali entrate a favore dell’associazione.

Art. 18

Tutti i proventi verranno utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi prefissati dal Club A.TUA.

Art. 19

Lo scioglimento del Club, con devoluzione del patrimonio residuo, deve essere deliberato a maggioranza assoluta, anche per delega, dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 20

La sede del Club è domiciliata presso il Presidente o altra sede decisa dal C.D.

Art. 21

L’anno sociale coincide con l’anno solare. Il Primo anno sociale si concluderà il 31 Dicembre 2004.

Art. 22

Il presente Statuto è vincolante per tutti i soci dell’associazione ed è stato adottato dall’assemblea dei Soci Fondatori tenutasi a Noli Ligure (SV) il 13 Luglio 2003.

Art. 23

Ciò che non è qui previsto o specificato si intende regolamentato dalle leggi in vigore e dal regolamento interno dell’Associazione.




3 CODICE ETICO

La violazione del presente regolamento, integrato allo statuto, comporta per il trasgressore una serie di ammende o penalità. Il relativo danno viene quantificato in relazione a ciascuna tipologia di inadempimento, al fine di assicurare il pronto ristoro del danno che la condotta illecita del socio inadempiente ha causato, anche a livello di immagine, al Club A.TUA.

3.1 Aspetto Igienico - Sanitario

Art. 1


L’allevamento non deve essere sovraffollato:

Ogni allevatore deve garantire al proprio allevamento gli spazi necessari e le cure igieniche/sanitarie, nonché una buona armonia dell’ambiente per una vita sana ed equilibrata dei propri animali.
L’allevatore pur garantendo una vita dignitosa e salutare hai propri animali, indipendentemente dalla loro età e dalla loro condizione di riproduttore, deve cercare di non oltrepassare un certo numero di gatti, in modo da non danneggiare gli equilibri che si sono creati nell’ambiente felino/familiare.
La permanenza dei gatti in gabbia è tassativamente vietata, salvo casi sanitari e comunque temporanei, la mancanza di tale osservanza comporterà l’espulsione ed il pagamento di una ammenda, che il C.D. stabilirà in base alla gravità dell’infrazione.

Art. 2

Non si intendono gabbie le strutture costruite all’aperto, di ampie metrature, con soffitti costruiti
in materiale isolante, per permettere il soggiorno dei gatti all’aperto in tutta sicurezza.

Art. 3

Gli ambienti destinati alla permanenza dei gatti dovranno essere aerati al fine di prevenire la formazione di cattivi odori e/o condensa; avere una temperatura idonea ad ospitare esseri viventi sia in inverno che in estate, a tale scopo dovranno essere attrezzati di sistemi di riscaldamento/raffreddamento.

Art. 4

L’ambiente in cui vive il nostro gatto dovrà essere pulito, privo di odori e soprattutto di parassiti.
Le vaschette con lettiera dovranno essere in numero adeguato e di facile accesso, pulite e contenenti un adeguato quantitativo di materiale assorbente.
Le ciotole e/o piatti per alimenti devono essere pulite e contenere cibo fresco, al fine di evitare il deterioramento e causare gravi problemi all’apparato digerente del gatto.

Art. 5

E’ consigliata un’alimentazione equilibrata evitando gli eccessi che potrebbero renderli obesi, utilizzando prodotti di alta qualità che garantiscano un buon rapporto di nutrienti (minerali,vitamine ecc.)

Art. 6

I cuccioli raggiunti i 2 mesi di vita, dovranno essere vaccinati contro le malattie respiratorie ed effettuare i relativi richiami così come consiglia il medico veterinario di fiducia.

Art. 7

Si consiglia sottoporre i gatti bianchi al BEAR, test per verificare l’udito, qualora il test non fosse possibile per motivi tecnici/organizzativi il veterinario potrà utilizzare altri metodi.

Art. 8

Il cucciolo ceduto per compagnia dovrà essere sterilizzato appena il veterinario lo riterrà opportuno, solitamente prima che sopraggiunga il primo calore, per evitare all’animale inutile stress e il sopraggiungere di problemi alla salute.


3.2 Diritti del gatto - Riproduzione


Art. 9

Si rende noto che l’Associazione non approva che si allevino in contemporanea altre razze, al fine di salvaguardare l’integrità della razza e il buon nome del Club. Qualora siano presenti altri gatti fertili, è fatto obbligo tenere i due sessi rigorosamente separati.

Art. 10

E’ vietato in modo tassativo l’accoppiamento con altre razze e, soprattutto gli accoppiamenti tra consanguinei inferiori al quarto grado di parentela, al fine di salvaguardare la salute delle generazioni future, ed il Prestigio del Club. E’ inoltre vietato l’accoppiamento tra gatti di colore bianco, in quanto `e dimostrato che questo aumenta l’insorgenza della sordità della prole.

Art. 11

Se si dovesse verificare un accoppiamento involontario tra consanguinei, i cuccioli dovranno essere ceduti solo per compagnia alle condizioni formulate all’art. 23 (diritti e doveri dell’allevatore). Il Proprietario sarà tenuto al pagamento di una ammenda pari alla vendita di un cucciolo da versare nella cassa del Club, i pedigree dovranno essere consegnati al C.D. che li terrà in custodia sino al ricevimento della dichiarazione del veterinario dell’avvenuta sterilizzazione. Tutto ciò a tutela della salute delle generazioni future.

Art. 12

Gli accoppiamenti, saranno programmati tra tutti gli allevatori.

Art. 13

Si consiglia vivamente di far accoppiare i gatti adulti, non soltanto in base alle loro qualità estetiche, ma anche per il loro carattere, al fine di ottenere gatti splendidi dal carattere dolcissimo.

Art. 14

Prima dell’accoppiamento è obbligatorio che i riproduttori siano esenti da FELV-FIV, e deve esserne noto il gruppo sanguigno, onde evitare malattie importanti che danneggerebbero la salute.

Art. 15

Si consiglia di far accoppiare i maschi non prima che abbiano compiuto l’anno di età e le femmine che abbiano raggiunto i 18 mesi di età, per dare loro la possibilità di completare lo sviluppo.
Termineranno la loro carriera riproduttiva, quando avranno raggiunto gli 8 anni di età.

Art. 16

Le femmine non potranno partorire più di una cucciolata all’anno e l’elevata incidenza di gravidanze precoci in un allevamento sarà oggetto di indagine da parte del C.D.


3.3 Diritti e Doveri dell’Allevatore


Art. 17

Ogni qual volta il C.D. sia a conoscenza di casi sospetti, ha la facoltà di nominare un referente o una commissione, che insieme al veterinario verificheranno il caso. Il C.D. stilerà poi, il responso e applicherà le forme disciplinari che riterrà opportuno in base alla gravità del fatto.

Art. 18

Si riconosce al socio, proprietario anche di un solo gatto intero, di razza Angora Turco, la qualifica di allevatore amatoriale, e lo colloca in tutti gli spazi dedicati agli allevatori titolari di Affisso.
L’Allevatore Amatoriale avrà gli stessi diritti e doveri elencati nel presente regolamento.

Art. 19

I proprietari dei futuri riproduttori, al compimento del primo anno di età del loro gatto, parteciperanno alle spese per pubblicizzare il loro accoppiamento.
La cifra e le modalità saranno pattuite ad ogni assemblea ordinaria.

Art. 20

Per lo Standard di razza, ogni socio farà riferimento a quello preposto dall’Organo Superiore dell’Associazione felina di appartenenza a cui darà il compito di riconoscere i pedigree.

Art. 21

L’allevatore `e tenuto a formalizzare l’affidamento del cucciolo, seguendo i seguenti criteri:

Prenotazione del cucciolo con acconto.
Alla firma del contratto, quando il piccolo è nato un ulteriore acconto.
Al saldo la consegna del cucciolo.

Art. 21/bis

Se il cucciolo viene ceduto per compagnia, il contratto dovrà contenere la postilla: Il cucciolo viene ceduto per compagnia, pertanto i documenti relativi al suo trasferimento avverranno soltanto dopo l’invio del certificato di sterilizzazione del piccolo, tramite certificato autenticato dal timbro del veterinario.
Se il cucciolo viene ceduto perchè rimanga un riproduttore, bisogna informare l’affidatario dell’esistenza del presente regolamento e dell’esistenza dell’Associazione.

Art. 22

E’ cura dell’allevatore, proporre per l’anno corrente la partecipazione alla vita associativa del Club, all’affidatario.

Art. 23

L’allevatore che venda un cucciolo ad un prezzo inferiore ai minimi o superiore ai massimi stabiliti dall’Assemblea, `e tenuto a corrispondere al Club, la differenza tra la vendita e il prezzo stabilito dall’ Assemblea per ciascun gatto venduto.

Art. 24

E’ vietato lasciare in deposito cuccioli o gatti adulti ai negozi di animali e/o organizzazioni simili, né cederli per ricerche o test.
Nessun gatto può essere ceduto prima del compimento di almeno 75 giorni dalla nascita e senza aver eseguito le vaccinazioni usuali e relativi richiami. Al momento dell’affidamento di un gatto, l’allevatore ne garantisce la sua buona salute, l’assenza di parassiti e l’assenza di tare genetiche riconosciute, a meno che queste siano chiaramente indicate e illustrate a chi intenda prendere il gatto e che il nuovo proprietario sottoscriva una liberatoria dalle responsabilità dell’allevatore sulle conseguenze di queste tare.

Art. 25

L’allevatore garantisce tramite certificato di buona
salute redatto dal veterinario di sua fiducia che:

Il cucciolo non è affetto da sordità.
Il gatto è privo da parassiti per le 48 ore successive all’affidamento.
L’allevatore è esonerato dalla responsabilità per vizi o malattie del gatto che non vengano riscontrate e denunciate secondo le modalità sopra indicate.
L’allevatore, verificata e confermata la natura del vizio o delle malattie tramite visita del suo veterinario di fiducia, si impegna alla sostituzione del gatto o al parziale risarcimento del costo del gatto nel più breve tempo possibile ed in funzione alla disponibilità di altri soggetti con caratteristiche simili al precedente.

Art. 26

Il cucciolo che lascia l’allevamento per recarsi nel suo nuovo nucleo famigliare, deve essere accompagnato dalla medesima documentazione:

Libretto sanitario debitamente compilato con i dati del gatto e l’elenco delle vaccinazioni con tagliando di riscontro e firma del veterinario.
Certificato di buona salute firmato dal veterinario di fiducia dell’allevatore in data non anteriore a una settimana da quella dell’effettiva cessione del soggetto.
Contratto di cessione che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (allevatore - affidatario); tale contratto dovrà attenersi a quanto stabilito all’art. 21.
Il pedigree dovrà essere rilasciato all’affidatario alle condizione esplicate nell’articolo 21.
Passaggio di proprietà compilato e firmato dall’allevatore.

Art. 27

Al fine di rendere omogeneo il valore commerciale dei gatti di razza Angora Turco e per una maggiore credibilità del Club, i soci/allevatori, sono tenuti a rispettare, nella vendita di cuccioli o gatti adulti, gli importi concordati durante l’Assemblea Generale. Ai trasgressori verrà applicato quanto predisposto nell’art. 23.

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